27 Agosto 2019

NUOVI Obblighi di Prevenzione incendi sui Condomini!

Ecco i nuovi obblighi normativi a cui devono sottostare tutti i condomini con altezza antincendio maggiore di 12 mt, non solo quelli di nuova costruzione, ma anche tutti quelli esistenti! Se sei un amministratore o un semplice condomino ti darò tutte le indicazioni necessarie per capire cosa sta per succedere.

Tutto è cominciato con il DECRETO 25 gennaio 2019. Modifiche ed integrazioni a l’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, Pubblicato in G.Uff. il 5 Febbraio 2019.

Il decreto dell’ ’87 citato da quello del 2019 è la norma verticale dedicata proprio ai condomini e che quindi va ad integrare rispetto al testo originario.

Prima di entrare nel merito di cosa è richiesto in più rispetto al decreto dell’ ’87 è importante soffermarsi sui tempi che il nuovo decreto da per adeguarsi.

Infatti i condomini hanno tempo per adeguarsi secondo due scaglioni:

  • Entro il 6 Maggio 2021 devono essere posti in opera gli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Tenete conto che questa opzione è per certe situazioni particolari che vedremo e in più se ne riparla a metà del 2021;
  • Entro il 6 Maggio 2020, quindi tra pochissimo, per tutte le altre disposizioni che vedremo adesso e che stavolta colpiscono proprio gli edifici con altezza antincendio superiore a 12 metri.

Prima di vedere cosa è previsto di fare è però necessario comprendere la definizione di altezza antincendio in modo che voi stessi possiate quantomeno stimare indicativamente se siete fuori da questo rischio o se sia il caso di chiamare un professionista per valutare la cosa.

La definizione è originata dal DM 30 novembre 1983 ed è “Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”, quì sotto vi riporto un esempio esplicativo di quanto detto.

La definizione, ormai in parte arcaica se vogliamo, si lega strettamente alle altezze massime gestibili con l’autoscala dei vigili del fuoco.

Per quelli che pensassero di evitarsi le richieste di questo decreto sfruttando le tipiche strategia all’italiana vi comunico che nel decreto c’è scritto che:

  • Se non è possibile attenersi a qualche disposizione qui sotto potrà essere fatta richiesta di istanza di deroga.
  • Chi ricade nelle pratiche di prevenzione, cioè per gli edifici con altezza antincendio superiore a 24m, deve comunicarlo nel rinnovo periodico di conformità antincendio.

Bene andiamo a vedere cosa è necessario fare in base all’altezza antincendio:

Il livello di prestazione 0 richiesto per gli edifici di altezza antincendio compresa tra 12 e 24m e il livello di prestazione 1 richiesto per altezze tra i 24 e i 54m sono molto simili sotto certi aspetti e le poche differenze riscontrate sono principalmente in carico alla responsabilità dell’amministratore che non vedo come mai dovrebbe tenersele sulla spalle.

Sostanzialmente è necessario redigere un Piano di gestione della sicurezza antincendio, informare tutti i condomini e mantenere in sicurezza ed efficienza tutti gli impianti.

Il difficile sta nel redigere il piano e valutare la miglior strategia da applicare ai condomini per ridurre al minimo i rischi dei condomini e le responsabilità dell’amministratore;

Mi faccio un attimo di pubblicità ricordando che tutti coloro che avessero necessità di redigere questi piani o avere consulenze in merito, soprattutto gli amministratori di condominio, io e il mio staff siamo a disposizione per trovare la migliore soluzione alle vostre esigenze, contattatemi alla mail info@alessandroscheveger.it;

Andiamo adesso a vedere il livello di prestazione 2 per gli edifici con altezza antincendio compresa tra i 54 m e gli 80.

Per questi, oltre a tutto quanto visto prima sarà necessario installare un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato ad opera d’arte.

Per gli edifici sopra gli 80 metri, quindi intorno ad almeno 27 piani, la situazione diventa ostica perché oltre a mettere un sistema EVAC di allarme vocale è necessario individuare un coordinatore dell’emergenza munito di adeguato attestato di idoneità e un responsabile della gestione del servizio antincendio.

Quì sotto riporto quanto descritto dall’allegato A del decreto del 25 Gennaio 2019:

Livello Prestazione O

Livello Prestazione 1

Livello Prestazione 2

Livello Prestazione 3

Concludiamo quì l’articolo augurandoVi una buona giornata.

Per consulenze o lavori mi trovate:
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